Fatti
La società [A. AG] (ricorrente) e la società [B. AG] (controparte) hanno concluso il 21/28 febbraio 2008 un contratto d'appalto per la posa di rivestimenti per pavimenti in due edifici con una superficie totale di oltre 16'000 m2. Dopo il completamento dei lavori, sono emersi danni al rivestimento del pavimento, a seguito dei quali la [B. AG] ha fatto eseguire un'indagine. Questa ha rilevato che il rivestimento del pavimento aveva uno spessore dello strato insufficiente.
Successivamente, si sono svolte trattative tra le parti. La [A. AG] ha proposto un intervento di ripristino in 2-3 "stanze campione", che ha eseguito nel luglio 2009. Tuttavia, la [B. AG] ha richiesto un completo ripristino dell'intero rivestimento del pavimento e ha fissato un termine alla [A. AG] per l'esecuzione. Poiché quest'ultima ha rifiutato il ripristino, la [B. AG] ha incaricato una terza azienda della realizzazione di un nuovo rivestimento del pavimento a un costo di circa 2,1 milioni di CHF.
Il Tribunale di commercio del Cantone di Berna ha constatato che erano soddisfatte le condizioni per una sostituzione da parte della [B. AG] . La [A. AG] ha quindi presentato ricorso al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso della [A. AG] . Ha concluso che la [A. AG] aveva espressamente rifiutato il completo ripristino del rivestimento del pavimento richiesto dal committente [B. AG] . Di conseguenza, erano soddisfatte le condizioni per una sostituzione da parte della [B. AG] ai sensi dell'art. 169 cpv. 2 della norma SIA 118, senza che la [B. AG] dovesse…