Fatti
Il ricorrente [A.] ha presentato il 25 agosto 2014 presso il Tribunale distrettuale di Bremgarten un'azione contro la società di locazione [B. AG] per riduzione del canone di locazione e rimozione di difetti. Ha richiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che gli è stato concesso con decisione del 12 novembre 2014. Il 26 novembre 2015, il Presidente del tribunale ha revocato con effetto retroattivo al 1° marzo 2015 il patrocinio a spese dello Stato concesso. Il motivo era la constatata mancata corresponsione dei canoni di locazione da parte del ricorrente a partire da marzo 2015. Il Tribunale superiore del Cantone di Argovia ha respinto il ricorso presentato dal ricorrente contro tale decisione.Legge
Il Tribunale federale afferma che una revoca retroattiva del patrocinio a spese dello Stato è eccezionalmente ammissibile se si verifica un mutamento sostanziale delle condizioni finanziarie, come la perdita di una voce di spesa rilevante come l'affitto. Poiché il ricorrente non aveva pagato i canoni di locazione da marzo 2015, il Presidente del tribunale poteva non considerare l'affitto nel calcolo del fabbisogno, il che ha comportato un surplus di redditi dall'assistenza…