Fatti
La società [A. AG] si occupa del commercio di materie prime e prodotti farmaceutici e chimici. [X.] è stato dipendente dirigente della [A. AG] fino alla fine di ottobre 2008 e si è occupato delle imprese indiane [B.] e [C.] con le quali l'azienda aveva un contratto. Secondo l'accusa, [X.] avrebbe indotto le imprese indiane, ancora durante il suo impiego presso la [A. AG] , a risolvere i contratti con la sua datrice di lavoro e a commercializzare i prodotti in seguito attraverso la società [D. AG] , controllata da [Y.] , e successivamente attraverso la sua stessa azienda. Inoltre, [X.] avrebbe trasmesso alla [D. AG] documenti riservati della [A. AG] . Il Tribunale distrettuale di Zurigo ha condannato [X.] per plurima gestione sleale degli affari, plurima violazione del segreto di fabbricazione e aziendale e danneggiamento di dati a 24 mesi di reclusione. [Y.] è stato riconosciuto colpevole di concorso in plurima gestione sleale degli affari e plurima violazione del segreto di fabbricazione e aziendale ed è stato condannato a 15 mesi di reclusione. Tuttavia, il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo ha assolto [X.] dall'accusa di plurima gestione sleale degli affari e ha assolto anche [Y.] dal concorso in tale reato. Entrambi sono stati riconosciuti colpevoli di violazione del segreto di fabbricazione e aziendale.Legge
Il Tribunale federale afferma che per un concorso punibile ai sensi dell'art. 25 CP è necessario che il comportamento favorito dal complice sia qualificabile come conforme al tipo legale e illecito. Poiché l'istanza…