Fatti

La società [A. AG] , successore giuridico della società [C. AG] , è stata qualificata come perturbatrice del comportamento o causa del comportamento, poiché la società [C. AG] dal 1949 al 1962 produceva sul terreno tubi di alluminio e guaine per bobine di accensione e utilizzava tetracloroetilene per la pulizia, il che ha portato a una contaminazione delle acque sotterranee. La società [B. AG] , che ha acquistato il terreno nel 2012, è stata classificata come perturbatrice dello stato o causa dello stato. Il Dipartimento delle costruzioni e della giustizia del Cantone di Soletta ha ripartito i costi per l'indagine e la bonifica nella proporzione dell'80% per la società [A. AG] e del 20% per la società [B. AG] . Questa ripartizione dei costi è stata confermata dal Tribunale amministrativo del Cantone di Soletta e dal DTF.

Legge

Il DTF ha affermato che l'obbligo di sostenere i costi ai sensi dell'art. 32d LPAmb sussiste indipendentemente dal fatto che l'azione causante fosse conforme allo stato della tecnica e autorizzata dalle autorità al momento. Anche il fatto che il debito di bonifica non esistesse ancora al momento della fusione del 1968 tra la società [D. AG] e la società [A. AG] non osta all'obbligo di…