Fatti

La ricorrente, [A. AG] , è un'assicurazione di responsabilità civile che aveva assicurato l'incidente del danneggiato [B.] del 28 settembre 1993. Il danneggiato ha subito lesioni e successivamente un trauma cranico. La Suva e l'IV gli hanno concesso pensioni e indennità di integrità. Il danneggiato ha chiesto alla ricorrente un risarcimento di Fr. 29'999.-- più interessi. Il Tribunale distrettuale di Willisau e il Tribunale cantonale di Lucerna gli hanno concesso Fr. 8'189.60. La ricorrente ha presentato un ricorso in materia civile e un ricorso di diritto costituzionale subsidiario.

La ricorrente ha sostenuto che la pretesa avanzata dal danneggiato era già prescritta e che l'incidente del 28 settembre 1993 non era causalmente collegato ai disturbi lamentati dal danneggiato dopo il 2002. Si è basata sulla sentenza pilota DTF 141 V 281 e ha sostenuto che i requisiti diagnostici e le esigenze probatorie definiti in essa per l'accertamento medico del valore della malattia nei casi di disturbi psicosomatici dovessero essere applicati anche nel diritto della responsabilità civile.

Legge

Il Tribunale federale ha deciso che il ricorso in materia civile era inammissibile, poiché il valore della controversia di Fr. 30'000.-- non era stato raggiunto e non si poneva una questione di diritto di importanza fondamentale. La ricorrente aveva sostenuto che la questione se i requisiti diagnostici e le esigenze probatorie definiti nella sentenza pilota DTF 141 V 281 dovessero essere applicati anche nel diritto della responsabilità civile, costituisse una questione di diritto di importanza fondamentale.

Il Tribunale federale ha tuttavia ritenuto che tale questione non fosse di importanza fondamentale, poiché si limitava all'applicazione di principi giurisprudenziali a un caso concreto. Ha affermato che le condizioni dell'art. 74 cpv. 2 lett. a LTF non…