Fatti
I congiunti [A.] , [B.] , [C.] , [D.] e [E.] presentarono denuncia penale il 19 aprile 2012 contro [X.] , esecutore testamentario dell'eredità [F.] , per appropriazione indebita, gestione infedele e falsificazione di documenti a danno della comunità ereditaria. L'ufficio del pubblico ministero IV del cantone di Zurigo archiviò il procedimento penale contro [X.] il 17 settembre 2014. Il tribunale d'appello del cantone di Zurigo rigettò il ricorso contro la decisione di archiviazione il 5 settembre 2016, nella misura in cui vi si pronunciò.
I ricorrenti chiedono con ricorso in materia penale che la decisione del 5 settembre 2016 e la decisione di archiviazione del 17 settembre 2014 siano annullate e che la causa sia rinviata all'autorità giudiziaria competente per ulteriori indagini.
Legge
Il Tribunale federale esamina la legittimazione dei ricorrenti a presentare ricorso. La parte lesa è legittimata a presentare ricorso in materia penale se la decisione impugnata può influire sulla valutazione delle sue pretese civili (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF). I ricorrenti devono spiegare per quali motivi la decisione impugnata può influire su quale pretesa civile.
Il Tribunale federale stabilisce che i ricorrenti non sono legittimati, poiché non si sono costituiti come parte civile e non hanno fatto valere le loro pretese civili nel procedimento penale. Il ricorso è quindi da rigettare, nella misura in cui vi si può pronunciare.
Il Tribunale federale esamina anche la censura dei ricorrenti,…