Fatti

Il Tribunale cantonale di San Gallo, Camera penale, ha condannato [X.] il 23 gennaio 2015 per vari reati a una pena detentiva di sei anni e quattro mesi. [X.] ha presentato il 16 ottobre 2015 una richiesta di sospensione dell'esecuzione della pena e di esecuzione della pena detentiva sotto forma di lavoro esterno. Il Dipartimento di sicurezza e giustizia del Cantone di San Gallo ha respinto queste richieste il 30 ottobre 2015. Il ricorso presentato da [X.] contro tale decisione è stato respinto dalla Camera d'accusa del Cantone di San Gallo il 16 dicembre 2015.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato se la giurisdizione inferiore abbia applicato correttamente l'art. 59 cpv. 1 lett. e della Legge di introduzione del Codice di procedura penale svizzero e del Codice di procedura penale minorile del Cantone di San Gallo (EG-StPO). Secondo tale disposizione, una sospensione della pena per un massimo di un anno può essere concessa se la persona condannata rende credibili gravi svantaggi per sé o per la sua famiglia. Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la giurisdizione inferiore non abbia applicato la disposizione in modo arbitrario. Gli svantaggi fatti valere dal ricorrente, come il mantenimento della famiglia, il completamento dell'apprendistato del figlio o le cure mediche per la sua lesione alla spalla, sono stati esaminati dalla giurisdizione inferiore e non sono stati qualificati come gravi ai sensi della disposizione.

Per quanto riguarda il lavoro esterno richiesto, il Tribunale federale ha affermato che questo…