Fatti

Il Tribunale distrettuale VIII di Berna-Laupen ha condannato [X.] il 10 ottobre 2002 a 5 anni di reclusione per più violazioni qualificate per quantità e in parte per banda e per mestiere della legge sugli stupefacenti, messa in pericolo della vita, violenza sessuale e costrizione sessuale. Allo stesso tempo, ha ordinato un trattamento psicoterapeutico ambulatoriale accompagnante l'esecuzione. Il 10 settembre 2004, il Dipartimento per l'esecuzione penale e delle misure (ASMV) del Cantone di Berna ha disposto l'interruzione dell'esecuzione della misura ambulatoriale per inopportunità. Il Tribunale distrettuale ha posto [X.] in custodia di sicurezza con sentenza del 2 dicembre 2005. In seguito all'appello del custodito, il Tribunale superiore del Cantone di Berna ha confermato la misura il 21 giugno 2006. Nell'ambito della revisione annuale della misura, l'ASMV del Cantone di Berna ha sempre rifiutato di concedere a [X.] la liberazione condizionale dalla custodia di sicurezza, l'ultima volta il 11 ottobre 2013. Il ricorso presentato da [X.] contro questa decisione è stato respinto dal Tribunale superiore del Cantone di Berna il 25 marzo 2015.

Legge

Il Tribunale federale annulla la decisione del Tribunale superiore e rinvia la questione all'istanza precedente per l'ottenimento di ulteriori perizie e per una nuova decisione. L'istanza precedente deve…