Fatti
Il ricorrente [A.X.] ha presentato una denuncia penale il 25 gennaio 2013 contro sua moglie separata [B.X.] per costrizione sessuale e violenza carnale. Il PM ha sospeso il procedimento penale contro [A.X.] il 27 agosto 2014 e ha rinviato la causa civile al tribunale civile. [A.X.] non ha ottenuto alcun risarcimento morale.
[A.X.] ha presentato reclamo contro il rigetto del risarcimento morale. Il Tribunale cantonale di Basilea Campagna ha respinto il reclamo il 2 dicembre 2014 e ha posto le spese processuali a carico di [A.X.] .
[A.X.] ha presentato un ricorso in materia penale chiedendo che gli venga accordato un risarcimento morale di almeno CHF 8'000. In subordine, chiede il rinvio della causa all'istanza precedente per un nuovo esame.
Legge
Il Tribunale federale ha considerato che per un diritto al risarcimento morale ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 lett. c CPP è necessario un nesso di causalità tra il procedimento penale e la grave lesione della personalità asserita. Tuttavia, il diritto di visita limitato del ricorrente è da ricondurre non al procedimento penale, bensì alle dichiarazioni di sua moglie nel procedimento di protezione coniugale. Anche il ritardo nel ripristino del diritto di visita senza accompagnamento non può essere imputato al procedimento penale.
Il Tribunale federale ha pertanto negato un diritto al risarcimento morale, in quanto manca il necessario nesso di causalità. Anche la mera paura di dover lasciare la Svizzera a causa di problemi di diritto…