Fatti
[A.] e [B.] si erano sposati il 10 dicembre 1988. Il Tribunale di Atene ha pronunciato il divorzio delle parti con sentenza in contumacia del 26 maggio 2003. Su richiesta di [B.] , il Tribunale distrettuale di Willisau, con sentenza del 13 gennaio 2015, ha integrato la sentenza di divorzio stabilendo che [A.] deve corrispondere alla figlia un assegno di mantenimento mensile di CHF 400,-- a decorrere dal 1° gennaio 2015 e di CHF 1'000,-- a decorrere dal 1° aprile 2015. [A.] si è rivolto il 13 febbraio 2015 al Tribunale cantonale di Lucerna chiedendo una riduzione del suo obbligo di mantenimento a CHF 270,-- da aprile a dicembre 2015. Con sentenza dell'8 aprile 2015, il Tribunale cantonale ha accolto parzialmente il ricorso e ha fissato l'assegno mensile a CHF 400,-- (a decorrere dal 1° gennaio 2015) e a CHF 730,-- (a decorrere dal 1° aprile 2015).Legge
Il Tribunale federale ritiene che il Tribunale cantonale abbia violato il diritto del ricorrente di essere ascoltato. Sebbene la risposta al ricorso di [B.] sia stata notificata al ricorrente il 24 marzo 2015, il Tribunale cantonale ha pronunciato la sua…