Fatti
Il ricorrente [X.] è stato condannato dal Tribunale superiore del Cantone di Soletta il 6 febbraio 2014 a una pena detentiva di 27 mesi, di cui 9 mesi da scontare senza condizionale. Egli ha richiesto senza successo di scontare la parte della pena da eseguire senza condizionale nella forma speciale del "Electronic Monitoring" (EM). Il Tribunale amministrativo del Cantone di Soletta ha respinto il suo ricorso. Contro questa sentenza, [X.] ha presentato ricorso in materia penale al Tribunale federale.Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che, sebbene l'esecuzione EM della parte della pena detentiva di 9 mesi da scontare senza condizionale sarebbe in linea di principio possibile secondo l'ordinanza sull'esecuzione delle pene del Cantone di Soletta, la relativa disposizione dell'ordinanza non è tuttavia compatibile con il diritto federale superiore. Il regolamento emanato dal Consiglio federale, che ammette l'esecuzione EM solo per pene detentive fino a un massimo di 12 mesi, ha la precedenza. Poiché la pena complessiva di 27 mesi supera questo limite, l'esecuzione EM della parte di 9 mesi da scontare senza condizionale è esclusa.
Inoltre, l'esecuzione EM non sarebbe nemmeno indicata per…