Fatti
L'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), A. e B. [C.] nonché [D.] hanno presentato ricorso contro la decisione del Tribunale cantonale di Lucerna, con la quale è stata approvata la domanda di costruzione successiva della società [E. AG] per l'ampliamento di un'officina su un fondo nella zona agricola. Il Tribunale federale ha riunito i procedimenti e ha accolto i ricorsi. Ha deciso che la domanda di costruzione deve essere respinta, poiché i presupposti per un'autorizzazione ai sensi delle pertinenti disposizioni del diritto della pianificazione del territorio non sono soddisfatti: - Il magazzino costruito nel 1972 sul fondo era già materialmente illegittimo al momento della sua autorizzazione, poiché non era legato al luogo e mancava il necessario consenso delle competenti autorità cantonali ai sensi del diritto allora vigente sulla protezione delle acque. Pertanto, non può essere considerato un edificio legittimamente costruito ai sensi dell'art. 37a della LPT (Legge sulla pianificazione del territorio), per il quale potrebbero essere autorizzati ampliamenti. - Anche l'area di stoccaggio istituita nel 1972 era materialmente illegittima per mancanza di legame con il luogo, anche se secondo il diritto cantonale allora vigente non era soggetta all'obbligo di autorizzazione. - Il progetto di costruzione previsto, con il quale si intende realizzare una moderna officina con magazzini coperti, parcheggi, area di lavaggio ecc., non costituisce un ampliamento ammissibile ai sensi dell'art. 37a LPT, ma un utilizzo qualitativamente nuovo che esula dal semplice ampliamento. - Prevalenti…Rigetto della domanda di costruzione successiva per un'officina al di fuori della zona edificabile
1C_655/2015
Diritto edilizio e della pianificazione