Fatti
- [A.] (padre, ricorrente) e [C.] (madre) hanno divorziato nel 2003. Il tribunale ha affidato la potestà genitoriale sulla figlia comune [B.] (controparte ricorrente) alla madre. - Nel 2010, [B.] ha intentato una causa contro suo padre [A.] per il pagamento del mantenimento per i maggiorenni. Nel 2012, il Tribunale civile di Basilea Città ha condannato [A.] al pagamento una tantum di CHF 4'698.50. - [B.] ha presentato appello. Nel 2014, il Tribunale d'appello di Basilea Città ha obbligato [A.] a pagare retroattivamente a sua figlia una retta mensile di CHF 1'000.-- per i mesi da agosto 2010 a dicembre 2011 e, a partire da settembre 2014, una retta mensile di CHF 500.-- per un massimo di 6 anni per il mantenimento degli studi.Legge
- Il Tribunale federale ha confermato sostanzialmente la decisione del Tribunale d'appello. Ha rilevato che il mantenimento dei figli maggiorenni fino al completamento della loro prima formazione non è più considerato un'eccezione. Si prevede che il soggetto obbligato al mantenimento sfrutti appieno la sua capacità lavorativa. - Il Tribunale federale ha criticato solo il fatto che l'istanza precedente non avesse accertato la situazione reddituale e patrimoniale…