Fatti
- [A.A.] (ricorrente) è il figlio di [B.A.] (resistente) e [C.A.] . I genitori sono divorziati. - Con sentenza del 17 maggio 2011, [B.A.] è stato condannato a pagare al suo figlio allora minorenne un assegno di mantenimento mensile di Fr. 1'500.--. - Il 21 febbraio 2012, [A.A.] è diventato maggiorenne. In seguito ha frequentato una scuola media privata in Francia e ha iniziato gli studi universitari presso l'Università [E.] a Londra nel settembre 2013. - Il 4 febbraio 2013, [A.A.] ha avviato una procedura di conciliazione contro [B.A.] e il 22 aprile 2013 ha intentato un'azione civile per il pagamento di un assegno di mantenimento mensile di Fr. 1'500.-- con effetto retroattivo dal 1° marzo 2012. - Il Tribunale distrettuale di Baden ha accolto la domanda. Il Tribunale cantonale di Argovia ha confermato il principio della decisione, ma ha riconosciuto il diritto del ricorrente all'assegno di mantenimento solo a partire dal 1° gennaio 2015.Legge
- Il Tribunale federale accoglie il ricorso e condanna il resistente a pagare al ricorrente Fr. 1'500.-- al mese, più eventuali indennità di formazione, con effetto retroattivo dal 1° marzo 2012 fino al regolare completamento degli studi. - Il resistente era già obbligato al pagamento del…