Fatti

I coniugi [A.C.] e B.C.-[D.] sono stati tassati d'ufficio dal Dipartimento delle imposte del Comune di [X.] (ZH) per le imposte cantonali e comunali nonché per l'imposta federale diretta 2010, poiché non avevano presentato la dichiarazione fiscale per l'anno 2010. Il diritto al rimborso della ritenuta alla fonte 2010 è stato fissato a Fr. 0.--. I coniugi hanno presentato opposizione e hanno chiesto di essere tassati secondo la loro dichiarazione fiscale 2010 presentata e di fissare il diritto al rimborso della ritenuta alla fonte a Fr. 70'289.80. Il Dipartimento delle imposte del Cantone di Zurigo ha accolto parzialmente l'opposizione, ma ha respinto la richiesta di rimborso della ritenuta alla fonte. Anche il Tribunale fiscale del Cantone di Zurigo ha respinto il ricorso dei coniugi C.-[D.] contro questa decisione.

Legge

Il Tribunale federale afferma che il diritto al rimborso della ritenuta alla fonte ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 della Legge federale sulla ritenuta alla fonte (LIP) deve essere fatto valere entro tre anni dalla fine dell'anno civile in cui la prestazione imponibile è diventata esigibile. Poiché la prestazione sulla quale è stata prelevata la ritenuta alla fonte è diventata esigibile nel 2010, il diritto al rimborso sarebbe decaduto alla fine del 2013, a meno che entro tale termine non fosse stata presentata una richiesta di rimborso valida.

I ricorrenti hanno affermato di aver presentato la richiesta di rimborso della ritenuta alla fonte 2010 insieme alla dichiarazione fiscale 2010 "intorno al 27 febbraio 2012". Tuttavia, il Tribunale federale constata che i ricorrenti non hanno potuto fornire la prova della presentazione tempestiva della richiesta di rimborso. Poiché i ricorrenti non hanno inviato la richiesta per raccomandata né hanno indicato testimoni…