Fatti
Il signor [A.] , nato nel 1953, era alle dipendenze della ditta [B.] dal maggio 1989. Il datore di lavoro ha risolto il rapporto di lavoro a causa di una malattia psichica di [A.] con effetto al 30 giugno 2011; il 10 febbraio 2010 [A.] si era annunciato all'assicurazione invalidità per questa patologia. Di comune accordo, il licenziamento è stato trasformato in un pensionamento anticipato volontario con effetto al 31 luglio 2011. Il 21 agosto 2011 [A.] ha presentato domanda di indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° agosto 2011, comunicando tuttavia di essere completamente incapace al lavoro. Con decisione del 4 novembre 2011, l'Ufficio dell'economia e del lavoro (AWA) del Canton Argovia ha negato il diritto all'indennità di disoccupazione per mancanza di collocabilità per il periodo dal 1° agosto al 31 ottobre 2011 e ha ordinato alla Cassa pubblica di disoccupazione del Canton Argovia di corrispondere all'assicurato l'indennità di disoccupazione a partire dal 1° novembre 2011 nell'ambito del suo obbligo di prestazione anticipata. Il ricorso presentato da [A.] è stato accolto dall'Ufficio dei ricorsi dell'AWA con decisione del 19 gennaio 2012, con l'ordine alla Cassa di disoccupazione di erogare le indennità giornaliere a decorrere dal 1° agosto 2011, in quanto i disturbi durati da agosto a ottobre 2011 erano da considerarsi una malattia temporanea senza relazione con la patologia psichica. L'Ufficio AI del Canton Argovia ha comunicato alla Cassa di disoccupazione la decisione del 24 aprile 2013, secondo la quale a partire dal 1° ottobre 2010 sussiste il diritto a una rendita d'invalidità al 50%. A seguito della decisione di rendita dell'AI, la Cassa di disoccupazione ha riesaminato la questione e stabilito che a decorrere dal 1° agosto 2011 sussiste il diritto a un'indennità giornaliera di disoccupazione pari al 50%, obbligando l'assicurato a restituire l'importo di CHF 6'838.60 percepito in eccesso da febbraio 2012 a marzo 2013.Legge
Il Tribunale federale afferma che l'attribuzione successiva di una rendita d'invalidità costituisce un fatto nuovo e rilevante che consente di riesaminare le prestazioni accordate in sede di revisione processuale. Ciò comporta un riesame integrale nel merito, con la possibilità di una correzione retroattiva (ex tunc). La prestazione anticipata dell'assicurazione contro la disoccupazione è necessariamente correlata all'obbligo di restituzione della persona assicurata nella misura dell'incapacità lavorativa successivamente accertata. Poiché l'assicurato percepisce con effetto retroattivo dal 1° ottobre 2010 una rendita d'invalidità al 50%, tutte le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione a decorrere dall'attribuzione dal 1° agosto…