Fatti

Il sig. [A.] , nato nel 1954, si è iscritto all'assicurazione contro la disoccupazione il 30 giugno 2008 per la percezione delle prestazioni. Dal 1° novembre 2008 ha lavorato su chiamata come aiuto di servizio nell'hotel [H.] . Il 1° settembre 2010 la Cassa cantonale di disoccupazione di San Gallo ha aperto un nuovo periodo di diritto alle prestazioni e, alla scadenza dello stesso, [A.] ha richiesto l'apertura di un terzo periodo di diritto alle prestazioni a partire dal 1° ottobre 2012. La Cassa di disoccupazione ha respinto l'ulteriore diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto il rapporto di lavoro su chiamata era diventato la normalità e pertanto non sussisteva una perdita di lavoro computabile. Il Tribunale assicurativo del Cantone di San Gallo ha annullato la decisione di opposizione e rinviato il caso alla Cassa di disoccupazione per l'esame degli altri presupposti del diritto. Contro questa decisione, la Cassa di disoccupazione ha presentato ricorso al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha accolto il ricorso della Cassa di disoccupazione. Ha affermato che, in caso di rapporto di lavoro su chiamata, che è stato contabilizzato come attività intermedia durante un periodo di diritto in corso e anche nel successivo periodo di diritto alle prestazioni, nell'ambito del riesame dei presupposti del diritto per l'eventuale apertura di un ulteriore periodo di diritto, in considerazione della lunga durata del rapporto di lavoro (nel caso di…