Fatti

La società [X. AG] con sede a [U.] detiene una partecipazione nella società [Y. AG] . Nell'esercizio 1993 ha effettuato una rettifica di valore della partecipazione per un importo di 25 milioni di franchi, nel 1995 un'ulteriore rettifica di 20 milioni di franchi. Negli anni fiscali 2007 fino al 2009, l'amministrazione fiscale del Cantone di Zugo ha imputato rispettivamente 5 milioni di franchi nel 2007, 15 milioni di franchi nel 2008 e 25 milioni di franchi nel 2009, in quanto riteneva che la rettifica di valore non fosse più giustificata dal punto di vista aziendale. La società [X. AG] ha presentato ricorso, che è stato accolto dal Tribunale amministrativo del Cantone di Zugo e la questione è stata rinviata all'amministrazione fiscale.

Legge

Il Tribunale federale ha accolto il ricorso dell'Amministrazione federale delle contribuzioni:
  • La rettifica di valore negli anni 1993 e 1995 deve essere qualificata come una rettifica di valore temporanea e non come una svalutazione definitiva. L'autorità fiscale non è obbligata a qualificare la rettifica di valore al momento della sua costituzione, ma può farlo negli anni successivi, quando la qualificazione ha…