Fatti
Il contribuente [A.A.] era amministratore delegato con firma individuale della società [C. GmbH] . Negli anni 2001 e 2002 ha ricevuto dalla società spese forfettarie eccessive per un totale di CHF 83'000.-- nonché il rimborso di imposte private dei coniugi per CHF 21'649.--. Questi importi non sono stati dichiarati nelle dichiarazioni fiscali dei coniugi per il 2001 e il 2002. Le amministrazioni fiscali dei Cantoni di Friburgo e Berna hanno conteggiato le spese eccessive e le imposte private come reddito imponibile. Il Tribunale federale ha confermato che è integrato l'elemento oggettivo del reato di evasione fiscale consumata, in quanto il contribuente ha fatto sì che gli accertamenti definitivi del 2001 e 2002 fossero incompleti. È integrato anche l'elemento soggettivo della negligenza, in quanto il contribuente in qualità di amministratore delegato avrebbe dovuto riconoscere l'illiceità delle spese forfettarie eccessive. L'istanza precedente ha giustamente fissato la multa sul fattore 0,5.Legge
Il Tribunale federale afferma che, secondo la giurisprudenza nel procedimento penale fiscale, vige la presunzione di innocenza e l'autorità ha l'onere della prova per l'elemento oggettivo e soggettivo del reato. Nel caso in esame, l'elemento oggettivo del reato di evasione fiscale consumata…