Fatti
- [X.] (1968) e [Y.] (1970) si sono sposati il 19 dicembre 1996. Il matrimonio è rimasto senza figli, tuttavia la moglie ha quattro figli precedenti al matrimonio. - Le parti vivono separate dal 1° ottobre 2005. Il 28 novembre 2011 il marito ha avviato il procedimento di divorzio. - Nell'ambito del procedimento di divorzio, la presidente del tribunale distrettuale ha obbligato il marito a versare alla moglie acconti sulle spese processuali per un totale di Fr. 3'500.--. - La moglie ha inoltre richiesto un ulteriore acconto sulle spese processuali di Fr. 7'000.-- o, in subordine, la concessione del patrocinio gratuito. - La presidente del tribunale distrettuale ha accolto parzialmente la richiesta di patrocinio gratuito e ha obbligato il marito a versare un ultimo acconto sulle spese processuali di Fr. 2'500.--. - Contro questa decisione, la moglie ha presentato reclamo presso il Tribunale cantonale di Soletta, che è stato respinto. - Con ricorso in materia civile e ricorso sussidiario di diritto costituzionale, la moglie si è rivolta al Tribunale federale chiedendo l'annullamento della decisione e il rinvio del caso al giudice inferiore per un nuovo esame.Legge
- Il Tribunale federale ha esaminato innanzitutto se il ricorso fosse ammissibile. È giunto alla conclusione che il ricorso relativo all'acconto sulle spese processuali debba essere considerato come ricorso sussidiario di diritto costituzionale, in quanto si tratta di una misura cautelare nel procedimento di divorzio. - Per quanto riguarda la censura di violazione del diritto di essere sentiti, il Tribunale federale non ha riscontrato alcuna violazione, in quanto il giudice inferiore era entrato nel merito del reclamo. - La censura secondo cui il giudice inferiore avrebbe applicato un criterio troppo rigoroso per la motivazione del reclamo cantonale, il…