Fatti
In questo caso si trattava della questione se una persona giuridica possa essere rappresentata nel processo civile da dipendenti interni che non sono iscritti nel registro di commercio come autorizzati a firmare. L'assicurazione [X. AG] (ricorrente) ha presentato ricorso contro la decisione del Tribunale superiore del Cantone di Berna, che non era entrato nel merito del suo ricorso, in quanto il ricorso era stato firmato da due giuristi che non erano iscritti nel registro di commercio come autorizzati a firmare.
Il Tribunale federale ha annullato la decisione del Tribunale superiore e rinviato il caso a quest'ultimo per la concessione di un termine supplementare per la presentazione di una procura e per una nuova decisione. Il Tribunale federale ha affermato che, ai sensi dell'art. 462 cpv. 2 CO, anche i procuratori non iscritti nel registro di commercio possono essere autorizzati a stare in giudizio, senza rientrare nel monopolio degli avvocati ai sensi dell'art. 68 CPC. Il Tribunale superiore aveva quindi erroneamente escluso il potere di rappresentanza dei giuristi dipendenti della ricorrente in base alla loro mancata iscrizione nel registro di commercio, senza verificare se fosse presente un'autorizzazione a stare in giudizio ai sensi dell'art. 462 cpv. 2 CO.
Legge
Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che il Tribunale superiore abbia violato il principio di buona fede, non avendo concesso alla ricorrente un termine supplementare per la presentazione di una procura ai sensi dell'art. 132 cpv. 1 CPC. Poiché la ricorrente era stata rappresentata…