Fatti

L'assicurata [R.] ha presentato il 11 dicembre 2012 un ricorso contro una decisione di opposizione della ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG del 20 settembre 2012. Il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo, con decisione del 21 dicembre 2012, non è entrato nel merito del ricorso, in quanto era stato presentato in ritardo. [R.] ha quindi presentato un ricorso al Tribunale federale, chiedendo che il tribunale cantonale fosse obbligato a esaminare nel merito il suo ricorso del 11 dicembre 2012. La ÖKK era la parte opponente al ricorso.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 60 cpv. 1 LPGA, il ricorso al tribunale cantonale deve essere presentato entro 30 giorni dalla notifica della decisione di opposizione. Fino alla fine del 2006 vigeva per l'assicurazione contro gli infortuni un termine di ricorso di 3 mesi, che tuttavia è stato abrogato senza sostituzione a partire dal 1° gennaio 2007.

Il ricorso del 11 dicembre 2012 è stato quindi presentato in ritardo, in quanto non è stato inoltrato entro il termine di 30 giorni previsto dall'art. 60 cpv. 1 LPGA. Sebbene l'istruzione sui rimedi giuridici nella decisione di opposizione della ÖKK avesse indicato un termine di 3 mesi, il che era errato, la ricorrente…