Fatti

A. e B. [X.] (ricorrenti) intendevano ristrutturare e ampliare la loro casa unifamiliare. Hanno incaricato l'architetto [C.] (controparte del ricorso) della pianificazione. La controparte del ricorso ha inizialmente redatto una "stima sommaria dei costi" di CHF 735'000.-- e successivamente un preventivo dettagliato di CHF 927'600.--. I ricorrenti non erano d'accordo con i costi e hanno richiesto un limite di costi di CHF 680'000.--. Quando la controparte del ricorso non ha acconsentito, i ricorrenti hanno comunque presentato la domanda di costruzione. La controparte del ricorso ha fatto causa presso il Tribunale distrettuale di Arlesheim per il pagamento di CHF 62'300.25 più interessi per le sue prestazioni architettoniche fornite. Il Tribunale distrettuale ha accolto la domanda. Il ricorso presentato dai ricorrenti è stato respinto dal Tribunale cantonale di Basilea Campagna.

Legge

Il Tribunale federale ha confermato la decisione del Tribunale cantonale. Ha affermato che, nell'ambito dell'incarico conferito, l'architetto controparte del ricorso deve presentare spontaneamente un calcolo dei costi e informare il committente sui costi previsti. Deve inoltre chiarire al committente il grado di precisione delle sue informazioni sui costi. Se omette di farlo, in ogni singolo caso deve essere esaminato quale fiducia concreta il committente potesse legittimamente riporre nelle informazioni sui costi fornite dall'architetto. Il Tribunale cantonale è giunto alla conclusione che, sulla base della denominazione "stima sommaria dei costi" e della pianificazione dettagliata e richiesta di offerte ancora in sospeso, i ricorrenti non avrebbero potuto presumere l'esattezza di questa stima. Pertanto,…