Fatti

In questo caso si trattava della divisione delle prestazioni di uscita dalla previdenza professionale nell'ambito di un procedimento di divorzio. Il tribunale distrettuale aveva rinviato la questione al tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo per procedere alla divisione delle prestazioni di uscita. Gli istituti di previdenza hanno confermato la fattibilità della divisione. Tuttavia, il ricorrente, l'ex marito, ha sostenuto che era in corso un procedimento per la rendita d'invalidità dell'AI (AI), motivo per cui la divisione delle prestazioni di uscita doveva essere sospesa fino alla risoluzione di tale procedimento.

Legge

Il Tribunale federale ha accolto il ricorso del ricorrente. Ha affermato che se in seguito emerge che di fatto un caso di previdenza è già insorto prima della data determinante della passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, l'intero procedimento per la divisione delle prestazioni di uscita regolato negli artt. 122/141-142 CC e nell'art. 25a LFLP non può essere applicato. In tal caso, il tribunale della previdenza professionale deve sospendere il procedimento se è probabile che le prestazioni d'invalidità saranno erogate con…