Fatti

La società [X. AG] (ricorrente) e la società [Y.] Immobilien AG (controparte) hanno concluso il 16 luglio 2002 un "Accordo di collaborazione" sulla gestione degli immobili della controparte da parte della ricorrente. La controparte ha rescisso il contratto il 27 luglio 2004 con effetto al 30 settembre 2004. Di conseguenza, la ricorrente ha effettuato vari bonifici dal conto operativo della controparte per compensare la risoluzione anticipata del contratto. La controparte ha citato in giudizio la ricorrente per il rimborso di questi bonifici. Il Tribunale di commercio di Zurigo ha obbligato la ricorrente a pagare alla controparte un importo complessivo di CHF 297'137.15 oltre agli interessi. La ricorrente ha presentato ricorso civile contro questa sentenza.

Legge

Il Tribunale federale ha sostanzialmente confermato la decisione della corte inferiore. Ha qualificato il contratto tra le parti come un rapporto di mandato con elementi accessori di diritto di locazione, per la cui risoluzione si applicano le disposizioni del diritto del mandato. Pertanto, la disdetta da parte della controparte era in linea di principio ammissibile. La ricorrente non ha potuto far valere alcun diritto al risarcimento danni per la risoluzione anticipata del contratto, poiché non li aveva sufficientemente motivati. I bonifici da lei effettuati di propria iniziativa per indennizzo/penale convenzionale, canone di sublocazione e costi di migrazione erano quindi in violazione del contratto. Questi diritti di restituzione della controparte sono di natura contrattuale e non sono prescritti. Tuttavia, il Tribunale federale ha ritenuto…