Fatti

In un immobile ad [A.] mancava il vetro di una finestra della porta dell'ascensore per il trasporto di persone. Il 27 maggio 2009, un bambino di poco meno di sei anni è salito attraverso l'apertura non protetta. Quando l'ascensore si è mosso verso l'alto, è rimasto incastrato tra il pavimento dell'ascensore e la parte superiore della cornice della finestra della porta, soffocando. A [X.] viene rimproverato di essere stato informato il 25 maggio 2009 della mancanza del vetro e di aver omesso di prendere le misure necessarie. Il Tribunale superiore del Cantone di Sciaffusa ha condannato [X.] in seconda istanza per omicidio colposo a una pena pecuniaria condizionale di 120 aliquote giornaliere da Fr. 1'300.-- con un periodo di prova di due anni.

Legge

Il Tribunale federale respinge il ricorso di [X.] . Ritiene infondati i motivi di ricorso del ricorrente:

- La violazione dell'art. 78 cpv. 5 CPP e del diritto di essere sentiti è infondata, poiché l'istanza precedente ha correttamente verbalizzato il rifiuto del ricorrente di firmare il verbale del suo interrogatorio.

- Il principio di accusa non è violato, poiché i rimproveri al ricorrente sono stati sufficientemente precisati.

- Non vi è violazione del diritto di essere sentiti, poiché il ricorrente ha potuto prendere visione degli atti dei co-imputati nel…