Fatti

[X.] e la [Y.] hanno presentato una denuncia penale il 4 dicembre 2012 contro i loro ex dipendenti [A.] , [B.] e [C.] nonché contro [D.] , [E.] e [F.] per violazione del segreto aziendale, truffa, coercizione e diffamazione. Il Pubblico Ministero di Zurigo-Limmat ha disposto il 25 marzo 2013 la mancata apertura di un procedimento penale. Un ricorso contro la mancata apertura del procedimento presentato dalla [Y.] e da [X.] è stato respinto dal Tribunale Superiore del Cantone di Zurigo il 23 ottobre 2013.

[X.] e la [Y.] hanno presentato un ricorso in materia penale chiedendo che la decisione del Tribunale Superiore sia annullata e che sia avviata un'inchiesta penale per violazione del segreto aziendale e coercizione.

Legge

Il Tribunale Federale entra nel merito del ricorso per quanto riguarda la violazione del segreto aziendale. La giurisdizione inferiore ha constatato in fatto che i ricorrenti avevano avuto conoscenza, al più tardi alla fine di agosto 2012, che (almeno) una pianificazione della liquidità era stata trasmessa all'esterno al ricorrente 6. Di conseguenza, i ricorrenti avevano avuto conoscenza di una possibile violazione del segreto aziendale entro la fine di agosto 2012, per cui il termine per la presentazione della denuncia penale ai sensi dell'art. 31 CP era iniziato a decorrere…