Fatti
[L.] , nato nel 1994, ha vissuto presso sua madre a [X.] /SO fino all'ottobre 2010. A partire da febbraio 2010 ha frequentato la scuola diurna [C.] nel Cantone di Soletta, ma a causa di malattia e problemi psichici ha dovuto spesso assentarsi dalle lezioni. Il 17 ottobre 2010 è stato trasferito nella scuola e casa di cura [Y.] /BE con l'obiettivo di terminare la scuola alla fine di luglio 2012 e successivamente intraprendere una formazione professionale. Il Cantone di Soletta ha richiesto al Cantone di Zurigo, quale Cantone di origine competente, il rimborso delle spese scolastiche e di istituto, ma il Cantone di Zurigo ha respinto tale richiesta.Legge
Il Tribunale federale ha deciso che [L.] , nonostante il suo collocamento presso la scuola e casa di cura [Y.] , ha continuato a condividere il domicilio di assistenza della madre titolare della potestà genitoriale a [X.] /SO. Ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 lett. c in combinato disposto con i cpv. 1 e 2 della LAS, non ha stabilito un proprio domicilio di assistenza nel luogo della scuola e casa…