Fatti
Il Comune di [X.] ha presentato ricorso contro la decisione del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, secondo la quale il Comune di [X.] deve farsi carico delle spese di assistenza e accessorie per il collocamento esterno della ricorrente [R.] . [R.] è nata il 9 settembre 2009. Con decisione del 27 febbraio 2012, l'autorità tutoria ha temporaneamente revocato la potestà genitoriale ai suoi genitori [E.] e [M.] e collocato [R.] in una famiglia affidataria SOS. Il 6/28 giugno 2012, l'autorità tutoria ha disposto la revoca definitiva della potestà genitoriale e il collocamento permanente della ragazza. Il 23 luglio 2012 è stato instaurato un rapporto di affidamento permanente presso una famiglia a [Q.] . Il Comune di [X.] è stato richiesto dall'autorità tutoria di assumersi i costi di assistenza e accessori maturati dal 23 luglio 2012. Il Comune ha rifiutato, a seguito di che la ricorrente ha presentato ricorso. Il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso e ha obbligato il Comune di [X.] ad assumersi i costi.Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso del Comune di [X.] . Ha affermato che la ricorrente ha acquisito il proprio domicilio di assistenza…