Fatti

La sig.ra [A.] , nata nel 1972, è stata impiegata presso la fondazione [W.] nel Cantone di Zurigo come impiegata amministrativa dal 1° agosto 2009 al 30 settembre 2011. A causa delle sue malattie di anoressia nervosa e di un disturbo di personalità misto, è stata in malattia dal 4 ottobre 2010. L'assicurazione [X.Y. AG] ha quindi erogato le prestazioni di indennità giornaliera malattia contrattualmente previste. Il 5 dicembre 2011, l'assicurazione ha comunicato che la sig.ra [A.] aveva rescisso il rapporto di lavoro con la fondazione [W.] al 30 settembre 2011 e aveva pianificato un soggiorno all'estero di lunga durata a partire dal 5 settembre 2011, motivo per cui non subiva più una perdita di guadagno dimostrabile e quindi non aveva più diritto alle prestazioni di indennità giornaliera a partire dal 5 settembre 2011. Di conseguenza, il 30 gennaio 2012 la sig.ra [A.] ha presentato un ricorso presso il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Argovia contro l'assicurazione, chiedendo il pagamento di indennità giornaliere pari a Fr. 202.25 dal 20 novembre 2011 ad oggi. Nel corso del procedimento, la sig.ra [A.] ha più volte ampliato le sue richieste, chiedendo infine indennità giornaliere dal 28 novembre 2011 al 4 agosto 2012. Il Tribunale delle assicurazioni, con sentenza del 15 gennaio 2013, ha obbligato l'assicurazione a corrispondere alla sig.ra [A.] le prestazioni contrattuali di indennità giornaliera malattia per un'incapacità lavorativa del 100% per il periodo dal 20 novembre 2011 al 4 agosto 2012.

Legge

Il Tribunale federale ha confermato la decisione della corte inferiore. Ha affermato che la sig.ra [A.] aveva abbandonato il suo posto di lavoro a causa della malattia e che quindi la perdita di guadagno rilevante doveva essere misurata sulla base del salario mancato. Poiché…