Fatti

Il ricorrente [X.] è stato condannato dall'ufficio del pubblico ministero 3 Sursee per diffamazione e calunnia. Contro l'ordinanza penale ha presentato opposizione, che tuttavia è stata rigettata, poiché il termine per l'opposizione era stato superato. Il ricorrente ha chiesto la ripristino del termine per l'opposizione, che tuttavia è stato respinto.

Il ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale federale e ha chiesto che la decisione impugnata fosse annullata e che fosse stabilito che l'ordinanza penale dell'11 ottobre 2012 non era passata in giudicato. In subordine, ha chiesto che la causa fosse rinviata all'ufficio del pubblico ministero 3 Sursee, affinché quest'ultimo fissasse un nuovo termine per l'opposizione.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato se erano soddisfatte le condizioni per la ripristino del termine per l'opposizione. Ha stabilito che il ricorrente doveva aspettarsi una comunicazione dell'ufficio del pubblico ministero e che la finzione di notifica di cui all'art. 85 cpv. 4 lett. a CPP era applicabile. L'ordinanza penale era quindi considerata notificata il 22 ottobre 2012, e il termine per l'opposizione scadeva il 1° novembre 2012.

Il Tribunale federale ha respinto l'eccezione del ricorrente, secondo cui l'autorità inferiore aveva applicato…