Fatti

La società [X. AG] con sede a Lucerna (ricorrente) ha deciso nella sua assemblea generale del 18 dicembre 2007 di distribuire un dividendo di CHF 235'000 per l'esercizio 2006. La data di scadenza originariamente fissata al 30 giugno 2008 è stata successivamente posticipata più volte, da ultimo "presumibilmente" al 31 maggio 2010. L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha ritenuto che il dividendo fosse scaduto al più tardi il 31 maggio 2010 e che in tale data fosse sorta la richiesta di imposta preventiva di CHF 82'250. La ricorrente ha contestato questo, sostenendo che la data di scadenza avrebbe dovuto essere fissata da un'ulteriore assemblea generale. Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso della ricorrente.

Legge

Il Tribunale federale ha confermato la decisione del Tribunale amministrativo federale. Ha affermato che le norme sull'imposta preventiva costituiscono un sistema completo per poter determinare in linea di principio sempre la data di scadenza e quindi il sorgere della richiesta di imposta preventiva. Se l'assemblea generale non ha deciso una data di scadenza, il dividendo diventa immediatamente esigibile ai sensi dell'art. 21 cpv. 3 dell'Ordinanza sull'imposta preventiva (OIPrev), facendo così decorrere il termine di 30 giorni per il pagamento dell'imposta.

Nel caso in esame, l'assemblea generale del 25 marzo 2009 aveva posticipato la data di scadenza "presumibilmente" al 31 maggio 2010. Poiché fino a tale data non si era tenuta un'ulteriore assemblea generale per fissare una nuova data, il dividendo è diventato esigibile il 31 maggio 2010.…