Fatti
La [A. GmbH] (ricorrente) e la [B. AG] (controparte) hanno condotto affari nel 2007 riguardanti la fornitura di carburante per aerei alle forze ISAF in Afghanistan. La [A.] ha effettuato pagamenti anticipati per un totale di EUR 5'782'200.--. Nel dicembre 2008, la [A.] si è ritirata dal contratto e ha chiesto il rimborso dei pagamenti anticipati pari a EUR 2'010'358.98 dalla [B.] .
La [B.] ha presentato una domanda contro la [A.] presso il Tribunale Cantonale di Glarona per il pagamento di CHF 2'936'352.85. Il Tribunale Cantonale di Glarona ha respinto la domanda della [B.] e ha stabilito un saldo di EUR 129'970.05 a favore della [A.] .
La [A.] ha quindi presentato una domanda presso il Tribunale Commerciale di San Gallo per il rimborso dei pagamenti anticipati pari a EUR 2'010'359.--. Il Tribunale Commerciale ha accolto la domanda, ma l'ha respinta tranne per l'importo di EUR 129'970.05, in quanto questo importo era già stato deciso in modo definitivo a favore della [A.] dal Tribunale Cantonale di Glarona.
Legge
Il Tribunale Federale ha confermato la decisione del Tribunale Commerciale. Ha affermato che l'autorità di cosa giudicata materiale della sentenza del Tribunale Cantonale di Glarona comprende anche le domande di compensazione della [A.] , nella misura in cui il Tribunale Cantonale di Glarona si era pronunciato su di esse. Il Tribunale Cantonale di Glarona aveva valutato completamente le richieste delle parti relative alle forniture, ai pagamenti anticipati e al presunto danno, per cui anche eventuali…