Fatti

Il figlio naturale [Z.] (nato nel xxxx 1990) ha presentato presso il Tribunale distrettuale di Briga un'azione di paternità e di mantenimento contro suo padre [X.] (nato nel 1947). Nel corso di questo procedimento, [X.] ha riconosciuto [Z.] come suo figlio nel maggio 2001. Il Tribunale distrettuale ha condannato il padre del minore, con sentenza del 11 dicembre 2001, a versare contributi di mantenimento mensili a suo figlio. [X.] ha ottemperato all'obbligo di mantenimento secondo la sentenza fino al raggiungimento della maggiore età del figlio, ma successivamente ha interrotto i pagamenti. Il 23 settembre 2009, [Z.] ha presentato presso il Tribunale distrettuale di Briga una domanda di mantenimento del maggiorenne. Il Tribunale distrettuale ha condannato [X.] a pagare a suo figlio, a decorrere dal 1° ottobre 2008 e fino al regolare completamento della prima formazione, un contributo di mantenimento mensile di Fr. 750.--. Contro questa decisione, [X.] ha interposto appello presso il Tribunale cantonale del Vallese. Il Tribunale cantonale ha respinto l'appello e confermato la regolamentazione delle spese giudiziarie del tribunale distrettuale.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di [X.] , nella misura in cui vi era luogo a entrare nel merito. Il Tribunale cantonale ha giustamente deciso che per il ricorrente è ragionevolmente esigibile il mantenimento del maggiorenne nei confronti di suo figlio [Z.] . Sebbene sia stato riconosciuto che l'atteggiamento negativo del ricorrente non è encomiabile, il Tribunale cantonale ha tuttavia spiegato che…