Fatti

Nel fallimento della [Y. AG] in liquidazione, l'Ufficio fallimentare di Enge-Zurigo ha depositato il piano di collocazione dal 29 aprile al 23 maggio 2011. Tra i creditori di terza classe sono stati ammessi, tra gli altri, [X.] con un credito da mandato di Fr. 11'098.-- e la [Z.] Limited con un credito da prestito di Fr. 9'682'357.81 (ridotto dall'Ufficio fallimentare secondo la lettera del creditore del 20 maggio 2011).

Il 19 maggio 2011, [X.] ha proposto un'azione di collocazione presso il Tribunale distrettuale di Zurigo contro la [Z.] Limited e ha chiesto che il credito del creditore concorrente sia ridotto e collocato solo per l'importo di Fr. 8'031'060.--. Con ordinanza del 26 settembre 2011, il Tribunale distrettuale ha fissato a [X.] un termine per il versamento di un anticipo spese di Fr. 34'075.--.

Contro questa ordinanza, [X.] ha presentato reclamo e ha chiesto che l'anticipo spese sia fissato al massimo a Fr. 1'903.85. Il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo, II Camera civile, ha accolto parzialmente il reclamo con sentenza del 7 dicembre 2011 e ha ridotto l'anticipo spese a Fr. 25'000.--.

Legge

Il Tribunale federale ha deciso che la corte inferiore ha violato il diritto federale nel fissare l'anticipo spese, in quanto si è basata su un valore della lite che ignora la presumibile percentuale di riparto fallimentare dello 0% e si riferisce alla controversa riduzione del credito fallimentare della parte resistente. La giurisprudenza del Tribunale federale…