Fatti
Il Tribunale superiore del Cantone di Sciaffusa ha condannato [X.] il 1° dicembre 2006 per omicidio doloso e altri reati a 12 anni di reclusione. Ha inoltre ordinato una misura ambulatoriale accompagnatoria all'esecuzione della pena. Con decisione del 24 febbraio 2010, l'Ufficio per la giustizia e i comuni (esecuzione penale) del Cantone di Sciaffusa ha revocato questa misura ambulatoriale e ha chiesto di esaminare l'ordinanza di una misura psicoterapeutica stazionaria ai sensi dell'art. 59 CP. Dopo aver ottenuto una perizia psichiatrica, il Tribunale superiore del Cantone di Sciaffusa il 15 giugno 2012 ha rinunciato all'ordinanza di una misura stazionaria e ha imposto a [X.] le spese processuali.Legge
Il Tribunale federale annulla la decisione del Tribunale superiore e rinvia il caso a quest'ultimo per una nuova decisione. Motiva come segue: Il procedimento successivo per l'esame di una misura stazionaria è stato avviato dopo l'entrata in vigore del Codice di procedura penale svizzero il 1° gennaio 2011, pertanto si applica il nuovo diritto. La giurisdizione inferiore ha erroneamente imposto le spese secondo il vecchio diritto cantonale. Per l'imposizione delle spese processuali è necessario un nesso di causalità adeguato tra il comportamento punibile del ricorrente e le spese sostenute. Un tale nesso non è qui evidente. Il reato…