Fatti

La ricorrente, di nazionalità romena e di origine rom, è stata condannata più volte dal Tribunale di polizia di Ginevra per il reato di accattonaggio previsto dalla legge penale ginevrina. Ha presentato un ricorso contro la sentenza della Corte di giustizia del Cantone di Ginevra che ha respinto il suo appello. Il Tribunale federale ha respinto il suo ricorso nella misura in cui era ricevibile.

Legge

Il Tribunale federale ha innanzitutto esaminato la validità delle ordinanze penali emesse nei confronti della ricorrente. Ha ritenuto che la notifica diretta all'estero, per via postale, delle ordinanze penali fosse valida ai sensi della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale. Il Servizio delle contravvenzioni dello Stato di Ginevra, che ha pronunciato le ammende, deve essere considerato un'autorità giudiziaria ai sensi di tale convenzione e del Secondo Protocollo aggiuntivo. Il Tribunale federale ha quindi respinto i motivi del ricorso relativi a una presunta discriminazione nei confronti della comunità rom e a una violazione della sua libertà personale e della sua dignità umana. Ha ritenuto che la ricorrente non avesse reso verosimile l'esistenza di una discriminazione…