Fatti

La società [M. SA] è un'impresa edile che svolge lavori di movimento terra e scavo, trasporti su autocarro, forniture di ghiaia e sabbia nonché forniture di sabbia per fonderie. La Fondazione per il pensionamento flessibile nel settore principale dell'edilizia (Fondazione FAR) ha richiesto alla [M. SA] il pagamento dei contributi ai sensi del contratto collettivo di lavoro per il pensionamento flessibile nel settore principale dell'edilizia (CCL FAR), dichiarato di obbligatorietà generale. La [M. SA] si è rifiutata di pagare i contributi, ritenendo di non essere assoggettata al CCL FAR. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Argovia ha obbligato la [M. SA] a pagare alla Fondazione FAR contributi arretrati per un importo di CHF 228'628.80 oltre agli interessi. Contro questa decisione, la [M. SA] ha presentato ricorso al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha innanzitutto affermato che l'ambito di applicazione materiale del CCL FAR, ai sensi dell'art. 2 cpv. 4 della dichiarazione di obbligatorietà generale (DOG), si applica alle imprese del settore principale dell'edilizia come le imprese di scavo e demolizione. Poiché l'istanza precedente aveva constatato che l'attività della [M. SA] rientra nel settore principale dell'edilizia, il Tribunale federale ha confermato l'ambito di applicazione materiale. Per quanto riguarda l'ambito di applicazione personale, il Tribunale federale ha stabilito che, ai sensi dell'art. 2 cpv. 5 DOG, il CCL FAR si applica in linea di principio a tutti i lavoratori, in particolare anche a specialisti come…