Fatti
Il marito (ricorrente) e la moglie (controparte del ricorso) si erano sposati nel 1989 e avevano concordato il regime di separazione dei beni. Nell'ambito del divorzio erano in discussione tre richieste: 1) l'importo di CHF 66'991.95 che il marito aveva trasferito su un conto bancario della moglie, 2) l'importo di CHF 140'990.40 con cui il marito aveva partecipato all'acquisto e alla ristrutturazione di un appartamento di vacanza di proprietà esclusiva della moglie, e 3) l'importo di CHF 297'500.- che la moglie aveva speso per il rimborso di un prestito garantito da ipoteca.Legge
Il tribunale cantonale ha riconosciuto come provata la richiesta del marito di CHF 66'991.95. La richiesta del marito di CHF 140'990.40 è stata compensata con una pretesa della moglie a un adeguato indennizzo ai sensi dell'art. 165 cpv. 2 CC. Inoltre, è stato concesso il regresso della moglie nei confronti del marito per la sua responsabilità solidale per il debito di prestito di CHF 595'000.- per l'importo di CHF 297'500.-.
Il marito si oppone al riconoscimento di una pretesa della moglie a un adeguato indennizzo e alla conferma della sua responsabilità solidale per il debito di prestito. Egli quantifica la sua richiesta nei confronti della moglie in CHF 207'982.35.
Il…