Fatti
Il ricorrente [X.] (nato nel 1960) e la resistente [Y.] (nata nel 1961) si sono sposati il 20 dicembre 1985 ed hanno avuto due figlie. Il 23 giugno 2010, il ricorrente ha presentato la domanda di divorzio. Il Tribunale distrettuale di Svitto ha pronunciato il divorzio e regolato le conseguenze del divorzio. Il ricorrente ha presentato appello, a seguito del quale il Tribunale cantonale di Svitto ha confermato la sentenza del tribunale distrettuale nella misura impugnata. Con atto del 4 aprile 2012, il ricorrente ha chiesto al Tribunale federale di approvare giudizialmente l'"Accordo tra [Y.] e [X.] del 29.03.2012" redatto e firmato dalle parti stesse e di cancellare il ricorso per transazione come privo di oggetto.Legge
Il Tribunale federale approva l'accordo di divorzio delle parti del 29 marzo 2012 con i seguenti complementi:
Le parti hanno concordato che il ricorrente [X.] pagherà alla resistente [Y.] Fr. 55'000,-- soddisfacendo così tutte le pretese (diritto patrimoniale, alimenti arretrati fino e incluso marzo 2012, indennità di parte e spese). Inoltre, [Y.] trasferirà la sua metà della casa comune a [X.] . Il ricorrente si assume l'intero debito nei confronti della banca ipotecaria e si adopera per liberare [Y.] dal debito.
Inoltre, si ordina che la cassa pensioni di [X.] trasferisca…