Fatti

La [X.] Holding AG (ricorrente) aveva richiesto un risarcimento danni nei confronti di [A.D.] (controparte) per un importo complessivo di CHF 198'381.25. Ciò a causa di presunte violazioni di garanzie nel contratto di acquisto del 30 aprile 2007 relativo all'acquisizione di azioni e quote di varie società. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso della [X.] Holding AG contro la decisione del Tribunale cantonale di San Gallo, in quanto i reclami per vizi non erano stati presentati tempestivamente. Nello specifico, si trattava delle seguenti richieste di risarcimento: 1. Accantonamenti passivi insufficienti per costi del personale non ancora pagati presso la [X.A. AG] per CHF 170'269.65. 2. Mancata stornatura di pagamenti di clienti nel 2006 presso la [X.C. GmbH] , con conseguente rettifica contabile nel 2007 di EUR 13'608.-- ovvero CHF 21'904.25. 3. Rettifica fiscale per gli anni 2003 e 2004 per un totale di EUR 3'856.32 ovvero CHF 6'207.35 presso la [X.B. GmbH] , in quanto le consegne esenti da imposta non potevano essere comprovate.

Legge

Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la ricorrente non aveva reclamato i vizi tempestivamente. Secondo il contratto di acquisto, l'acquirente doveva comunicare per iscritto i vizi entro 30 giorni dalla loro scoperta. La prima istanza aveva constatato che il Consiglio di amministrazione della [X.A. AG] , di cui…