Fatti

La Fondazione FAR ha fatto causa contro la società [B. GmbH] e la società [R. GmbH] per il pagamento di contributi per il periodo dal 2007 al 2010, in quanto a suo avviso queste imprese rientrano nell'ambito di applicazione del Contratto collettivo di lavoro reso di obbligatorietà generale per il pensionamento flessibile nel settore principale dell'edilizia (CCL FAR). La prima istanza, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di San Gallo, ha respinto le cause. La Fondazione FAR ha quindi presentato ricorso al Tribunale federale.

Le controparti del ricorso sono imprese la cui attività principale consiste in perforazioni di sonde geotermiche. Oltre allo sviluppo, alla progettazione e alla produzione di sonde geotermiche, esse si occupano anche della loro installazione, e le perforazioni di sonde geotermiche costituiscono una parte essenziale delle loro attività.

Legge

Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che le imprese delle controparti del ricorso devono essere attribuite al settore dei lavori di costruzione sotterranea ai sensi dell'art. 2 cpv. 4 lett. a dell'Estensione dell'obbligatorietà generale (EOG) del CCL FAR e sono quindi soggette all'ambito di applicazione aziendale delle disposizioni rese di obbligatorietà generale del CCL FAR.

È stato determinante il fatto che le perforazioni di sonde geotermiche costituiscano le attività principali nelle imprese e che tali perforazioni siano da attribuire ai lavori di costruzione sotterranea. Anche se…