Fatti
Il ricorrente [X.] ha presentato ricorso e reclamo contro la decisione di opposizione dell'Ufficio delle imposte del Cantone di Soletta del 7 gennaio 2011 riguardante l'imposta cantonale e l'imposta federale diretta 2007. Il Tribunale delle imposte del Cantone di Soletta ha dichiarato inammissibili i ricorsi perché presentati in ritardo. Il ricorrente chiede al Tribunale federale di annullare la sentenza del Tribunale delle imposte e di disporre che questo trattasse il reclamo e il ricorso nel merito.
Le parti sono il ricorrente [X.] , l'Ufficio delle imposte del Cantone di Soletta, il Tribunale delle imposte del Cantone di Soletta e l'Amministrazione federale delle contribuzioni. La decisione del Tribunale federale riguarda l'imposta federale diretta e l'imposta cantonale 2007.
Legge
Il Tribunale federale esamina l'ammissibilità del ricorso e la legittimazione del ricorrente. Stabilisce che il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile e che il ricorrente è legittimato a presentare il ricorso.
Il Tribunale si occupa della questione della tempestività dei ricorsi cantonali e verifica se l'autorità inferiore ha respinto a ragione i ricorsi come tardivi. Stabilisce che la notificazione della decisione di opposizione è avvenuta come invio di tipo "A-Post-Plus" e che il ricorrente ha ritirato l'invio il 14 gennaio 2011 dalla cassetta postale e ha così effettivamente preso conoscenza della decisione di opposizione.
Il Tribunale esamina l'obiezione del ricorrente secondo cui l'autorità inferiore non ha trattato la sua richiesta di ripristino del termine per il ricorso e il reclamo. Stabilisce che l'autorità inferiore ha implicitamente respinto la richiesta e…