Fatti

Il 16 agosto 2010, la Fondazione per il pensionamento flessibile nel settore edile (FAR) ha presentato una causa presso il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo contro [N.] , titolare dell'impresa [N.] Lavori di scavo e sistemazione. La FAR ha richiesto che [N.] le pagasse contributi per un totale di CHF 13'885.05 oltre agli interessi al 5%. Il tribunale cantonale ha obbligato [N.] al pagamento di un totale di CHF 9'100.80 oltre agli interessi.

[N.] ha presentato ricorso contro la decisione presso il Tribunale federale. Ha sostenuto che la richiesta di contributi fosse prescritta e che il diritto di essere ascoltato fosse stato violato.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la richiesta di contributi non fosse prescritta, in quanto [N.] , in qualità di titolare di un'impresa nel settore edile, era soggetto al CCL (Contratto collettivo di lavoro) reso di obbligatorietà generale per il pensionamento flessibile e quindi obbligato a iscriversi alla FAR e a versare i contributi. Poiché [N.] aveva omesso di farlo per anni, la sua violazione dell'obbligo di denuncia è stata qualificata come gravemente negligente, di conseguenza il termine di prescrizione è iniziato a decorrere solo nel maggio 2009, quando la FAR ha avuto conoscenza della richiesta.

Inoltre, il Tribunale…