Fatti

La testatrice, cittadina brasiliana con ultimo domicilio a San Paolo, ha lasciato patrimonio in Svizzera, Francia e Brasile. Nel 1992 aveva stipulato un contratto successorio con il marito, in cui si erano nominati reciprocamente eredi universali e stabilito che il coniuge superstite dovesse istituire eredi i fratelli e le sorelle dell'altro coniuge. Dopo la morte del marito, la testatrice ha disposto per testamento a favore della nipote e del nipote, disposizione impugnata dai fratelli e dalle sorelle del marito.

Il Tribunale cantonale ha ridotto le disposizioni testamentarie della testatrice nella misura in cui violavano la quota ereditaria dei fratelli e delle sorelle del marito per i tre quarti dell'asse ereditario sito in Svizzera. I ricorrenti, la nipote e il nipote della testatrice, impugnano questa decisione presso il Tribunale federale.

Legge

Motivazione giuridica:

Il Tribunale federale conferma la decisione del Tribunale cantonale. Constata che, in base al contratto successorio del 1992, si applica il diritto svizzero e il coniuge superstite era obbligato a istituire eredi i fratelli e le sorelle dell'altro coniuge sull'intero asse ereditario. Le disposizioni testamentarie della testatrice, con le quali ha istituito erede universale la nipote e il nipote, erano quindi inefficaci per i tre quarti del patrimonio ereditario.

Il Tribunale federale…