Fatti

[X.] e [Y.] (ricorrenti) hanno presentato il 31 gennaio 2011 opposizione a un ordine di sequestro della società [Z. SA] (controparte). Il Tribunale regionale dell'Oberland ha respinto l'opposizione il 21 marzo 2011. Contro questa decisione, i ricorrenti hanno presentato ricorso al Tribunale superiore del Cantone di Berna con e-mail del 4 aprile 2011. Il Tribunale superiore, con decisione del 7 settembre 2011, non è entrato nel merito del ricorso, in quanto l'atto non era stato trasmesso tramite una piattaforma di notifica riconosciuta ai sensi dell'Ordinanza sulla trasmissione elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure esecutive e fallimentari (VeÜ-ZSSchKG).

Legge

Il Tribunale federale respinge il ricorso dei ricorrenti contro la decisione di non entrata nel merito del Tribunale superiore. Esso ritiene che l'insistenza del Tribunale superiore sulla forma elettronica di presentazione dell'atto tramite una piattaforma di notifica riconosciuta, come previsto dalla legge, non costituisca un formalismo eccessivo o arbitrarietà. I ricorrenti avrebbero potuto…