Fatti
Il ricorrente [X.] (nato nel 1964) è stato condannato dal Tribunale superiore del Cantone di Appenzello Esterno a una multa di 100 franchi per comportamento indecente ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 della legge sul diritto penale cantonale del Cantone di Appenzello Esterno. Il 11 ottobre 2009 aveva camminato nudo in una zona di svago vicino a Herisau, passando tra l'altro accanto a un falò occupato da una famiglia con bambini piccoli e accanto a un centro di riabilitazione cristiano per tossicodipendenti.Legge
Il Tribunale federale ritiene la condanna legittima. I Cantoni sono autorizzati, in base all'art. 335 cpv. 1 CP, a punire il camminare nudi in luoghi pubblici. L'art. 19 cpv. 2 del diritto penale cantonale, che punisce la grave violazione del buon costume e del decoro pubblico, è sufficientemente determinato. Il camminare nudi può essere qualificato come grave violazione del buon costume e del…