Fatti
La società [X. SA] con sede a San Gallo opera nel settore della consulenza aziendale e della selezione/intermediazione del personale. Ha assunto [A.] come consulente aziendale, con un contratto di lavoro che prevedeva un divieto di concorrenza di due anni dopo la risoluzione del rapporto di lavoro. Dopo la risoluzione del rapporto di lavoro il 31 agosto 2008, [A.] ha fondato il 15 settembre 2008 una ditta individuale con attività simile. La [X. SA] ha quindi intentato una causa per il pagamento della penale convenzionale concordata di CHF 100'000.--. Le istanze precedenti hanno accolto la domanda.Legge
Il Tribunale federale ha confermato le sentenze delle istanze precedenti. Ha affermato che l'istanza precedente aveva giustamente ritenuto valido il divieto di concorrenza. Anche il rifiuto delle prove richieste dal ricorrente non è censurabile, in quanto non soddisfacevano i requisiti del diritto processuale cantonale. Per quanto…