Fatti

[A.X.] e [B.X.] nonché [A.Y.] hanno presentato ricorso contro la decisione del Tribunale amministrativo del Cantone di Svitto, che ha confermato la limitazione del trasporto scolastico da parte del Comune di Altendorf. I ricorrenti vivevano con i loro figli in una località in cui il tragitto scolastico per i bambini era considerato eccessivamente gravoso. Il Comune aveva quindi limitato il trasporto scolastico e imposto ai genitori un contributo ai costi. Il Tribunale federale ha parzialmente annullato la decisione e rinviato la causa al Tribunale amministrativo. Ha ritenuto che l'indennità per la partecipazione al pasto di mezzogiorno fosse troppo bassa e che i genitori fossero così eccessivamente gravati. Per il resto, ha ritenuto che la regolamentazione adottata dal Consiglio scolastico fosse conforme ai requisiti costituzionali.

Legge

Il Tribunale federale ha affermato che dall'art. 19 della Cost. fed. deriva un diritto all'assunzione dei costi di trasporto da parte dell'ente scolastico, se il tragitto scolastico per i bambini è eccessivamente gravoso. Il Cantone di Svitto ha adottato una corrispondente regolamentazione nella sua Ordinanza sulla scuola dell'obbligo, secondo la quale l'ente scolastico deve provvedere a un "adeguato mezzo di trasporto" in caso di tragitto scolastico eccessivamente gravoso.

Il Tribunale federale ha ritenuto ammissibile che l'ente scolastico, nell'attuazione di questa disposizione, chiami anche i genitori a contribuire e affidi loro il trasporto dei loro figli con un'indennità, nella misura in cui ciò sia possibile e ragionevole per loro. Solo se il trasporto da parte dei genitori non è possibile o ragionevole, l'ente scolastico deve…