Fatti

La fondazione di previdenza del personale [X.] è stata fondata nel 1942 per fornire assistenza al personale dell'azienda fondatrice. A causa di una ristrutturazione dell'azienda fondatrice negli anni '90, si è verificata una notevole riduzione del personale e nel 1993 la chiusura di uno stabilimento. Ciò ha portato a una liquidazione parziale della fondazione. L'autorità di vigilanza LPP e delle fondazioni [Y.] ha emanato varie decisioni per l'attuazione della liquidazione parziale, in particolare per determinare il patrimonio libero della fondazione da distribuire ai beneficiari uscenti. La questione riguardava se il fondo di assistenza e il fondo per i casi di rigore dovessero essere considerati come mezzi liberi o come riserve dei contributi del datore di lavoro. La fondazione ha presentato ricorso contro le decisioni dell'autorità di vigilanza presso il Tribunale amministrativo federale, che ha respinto il ricorso. Successivamente, la fondazione ha presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. È giunto alla conclusione che né il fondo di assistenza né il fondo per i casi di rigore possono essere qualificati come riserve dei contributi del datore di lavoro. Il fondo di assistenza serve, secondo il regolamento, all'assistenza dei dipendenti e non principalmente alla formazione di riserve per i contributi del datore di lavoro. Anche il fondo per i casi di rigore, alimentato esclusivamente dall'azienda fondatrice, non può essere qualificato come riserva dei contributi del datore di lavoro, poiché non vi sono indizi in tal senso. Pertanto, entrambi i fondi costituiscono patrimonio libero della fondazione, che deve essere distribuito ai beneficiari uscenti nell'ambito della liquidazione…